Art. 2
Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti
In vigore dal 19 dic 2006
Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti
1. Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:
a)
modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b)
modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c)
le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d)
il limite analitico di quantificazione.
2. I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.
Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4. Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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