Art. 11

Misure transitorie

In vigore dal 19 dic 2006
Misure transitorie Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a d) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date: a) 1o luglio 2006 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 e 2.5.7 dell'allegato; b) 1o luglio 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.8 dell'allegato; c) 1o ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi delle fumonisine B1 e B2 di cui al punto 2.6 dell'allegato; d) 4 novembre 2006 per quanto concerne i tenori massimi della somma di diossine e PCB diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato. L'onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.
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Misure transitorie (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/1881) — Testo vigente | Portale Normativo