Art. 11
Misure transitorie
In vigore dal 19 dic 2006
Misure transitorie
Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a d) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:
a)
1o luglio 2006 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 e 2.5.7 dell'allegato;
b)
1o luglio 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.8 dell'allegato;
c)
1o ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi delle fumonisine B1 e B2 di cui al punto 2.6 dell'allegato;
d)
4 novembre 2006 per quanto concerne i tenori massimi della somma di diossine e PCB diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato.
L'onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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