Art. 3
In vigore dal 18 dic 2006
1. Il volume del contingente tariffario specifico delle preparazioni e delle conserve di acciughe, figurante all’allegato con il numero d’ordine 09.1505, può essere aumentato ogni anno, a partire dal 2007, fino al raggiungimento di un volume annuo di 1 600 tonnellate o finché le parti non converranno di applicare altre disposizioni.
2. L'incremento annuo, di cui al paragrafo 1, può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del volume aperto nel corso dell’anno precedente.
Storico versioni
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