Art. 1
In vigore dal 18 dic 2006
1. I prodotti originari dell’Albania e figuranti all’allegato, che sono immessi in libera pratica all’interno della Comunità, beneficiano di un'aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.
Tali prodotti sono accompagnati da una prova dell’origine, conformemente a quanto stabilito nel Protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e nell'accordo interinale.
2. I singoli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui al paragrafo 1 un accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari, finché consentito dal saldo del volume del contingente considerato.
Storico versioni
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