Art. 2

In vigore dal 18 dic 2006
1.   I contingenti tariffari comunitari di cui all’ sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1916 — Testo vigente | Portale Normativo