Art. 3
In vigore dal 18 dic 2006
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’, punto 3, tranne per quanto riguarda l’articolo 14 ter, paragrafi 2 e 3, e l’, punti 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 e 71, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
3. L’, punto 3, tranne per quanto riguarda l’articolo 14 ter, paragrafi 2 e 3, e l’, punti da 4 a 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, da 46 a 49, 55, 59, 60, 63, da 65 a 68, 72, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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