Art. 1
In vigore dal 18 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1)
All’ è aggiunto il seguente punto:
«12.
“Operatore economico”:
una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.»
2)
Nella parte I, titolo I, sono aggiunti i seguenti capitoli 4 e 5:
«CAPITOLO 4
Scambio di dati tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche
Articolo 4 quinquies
1. Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla procedura in questione che, all’occorrenza, si applicano per analogia, laddove esistono sistemi elettronici — elaborati dagli Stati membri di concerto con la Commissione — per lo scambio di informazioni relative a procedure doganali o operatori economici, le autorità doganali utilizzano tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali partecipanti.
2. Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.
Articolo 4 sexies
1. Oltre alle condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.
2. Per garantire il livello di sicurezza del sistema previsto al paragrafo 1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate con l’indicazione della finalità, del momento preciso e della persona che ha effettuato l’operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia subito uno dei citati trattamenti è conservato per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno al quale il dato è riferito, salvo se previsto diversamente.
3. Le autorità doganali controllano periodicamente la sicurezza.
4. Le autorità doganali partecipanti si informano mutualmente e, all’occorrenza, informano l’operatore economico di qualsiasi sospetto di violazione della sicurezza.
CAPITOLO 5
Gestione del rischio
Articolo 4 septies
1. Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.
2. La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l’evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l’evento si verifichi effettivamente. Il processo di selezione delle spedizioni o dichiarazioni da presentare ai controlli doganali comporta un elemento aleatorio.
Articolo 4 octies
1. La gestione dei rischi a livello comunitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del codice, è effettuata nell’ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, che comprende i seguenti elementi:
a)
un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi che consenta di mettere in pratica la gestione dei rischi, da utilizzare nella comunicazione — tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione — di qualsiasi informazione relativa ai rischi che possa contribuire a migliorare i controlli doganali;
b)
settori prioritari comuni di controllo;
c)
criteri di rischio e norme comuni per l’applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici.
2. Sulla base del sistema citato al paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali si scambiano informazioni relative ai rischi nelle seguenti circostanze:
a)
l’autorità doganale giudica che i rischi siano “significativi” e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l’evento, di cui all’articolo 4, paragrafo 25, del codice, si è verificato;
b)
i risultati del controllo non indicano che l’evento associato al rischio, di cui all’articolo 4, paragrafo 25, del codice, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nella Comunità.
Articolo 4 nonies
1. I settori prioritari comuni di controllo individuano determinate destinazioni doganali, vari tipi di merci, rotte di spedizione, modalità di trasporto o operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.
2. L’applicazione di settori prioritari comuni di controllo si basa su un approccio comune all’analisi dei rischi nonché su criteri di rischio e norme comuni per la selezione delle merci o degli operatori economici da sottoporre a controllo, al fine di assicurare livelli equivalenti di controlli doganali.
3. I controlli doganali effettuati nei settori comuni di controllo prioritario non pregiudicano gli altri controlli generalmente eseguiti dalle autorità doganali.
Articolo 4 decies
1. I criteri di rischio e le norme comuni di cui all’articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera c), comprendono i seguenti elementi:
a)
una descrizione del rischio o dei rischi;
b)
i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;
c)
la natura dei controlli doganali che devono essere intrapresi dalle autorità doganali;
d)
la durata dell’applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).
Le informazioni derivanti dall’applicazione degli elementi di cui al primo comma sono diffuse mediante il sistema comunitario di gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera a). Tali informazioni sono utilizzate dalle autorità doganali nei loro sistemi di gestione dei rischi.
2. Le autorità doganali informano la Commissione dei risultati dei controlli doganali intrapresi ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 4 undecies
Per l’introduzione di settori prioritari comuni di controllo e l’applicazione di criteri di rischio e norme comuni, si tiene conto dei seguenti elementi:
a)
la proporzionalità rispetto al rischio;
b)
l’urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
c)
la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.»
3)
Nella parte I, è inserito il seguente titolo II bis:
«TITOLO II bis
OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI
CAPITOLO 1
Procedura di rilascio dei certificati
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 14 bis
1. Fermo restando l’utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell’articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito “certificati AEO”):
a)
un certificato AEO — Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;
b)
un certificato AEO — Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;
c)
un certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies.
2. Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.
Articolo 14 ter
1. Se un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o più delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.
2. Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.
Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità.
3. Il titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.
Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all’importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.
Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori può essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.
4. Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.
Se, a seguito dell’analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico autorizzato, e previo accordo dell’autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall’ufficio doganale in causa.
5. Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.
Sezione 2
Domanda di certificato AEO
Articolo 14 quater
1. La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato 1 quater.
2. Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.
I termini di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 1, e all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l’operatore economico autorizzato dell’accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo.
Articolo 14 quinquies
1. La domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:
a)
l’autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato, e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO;
b)
l’autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile all’autorità doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell’informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell’amministrazione generale del richiedente nonché almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO.
La contabilità principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di verificare l’esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO.
2. Qualora non sia possibile individuare l’autorità doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:
a)
l’autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato;
b)
l’autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell’amministrazione generale del richiedente.
3. Se una parte delle scritture e dei documenti in questione è conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all’allegato 1 quater.
4. Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda di cui all’allegato 1 quater, per facilitare l’esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorità doganali di questo Stato membro.
5. La procedura di consultazione di cui all’articolo 14 quaterdecies si applica ai casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinché le autorità doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l’osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO.
7. Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorità doganali per via elettronica.
Articolo 14 sexies
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet.
Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO.
Articolo 14 septies
La domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:
a)
la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 quater e 14 quinquies;
b)
al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento;
c)
il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale;
d)
la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all’articolo 14 tervicies, paragrafo 4.
Sezione 3
Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO
Articolo 14 octies
Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:
a)
quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l’operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell’autorità doganale dello Stato membro interessato;
b)
quando la domanda di concessione di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448.
Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, si considera che il richiedente abbia soddisfatto le condizioni definite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies, ma deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, paragrafo 2.
Articolo 14 nonies
1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un’infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:
a)
il richiedente;
b)
le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
c)
se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;
d)
la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.
Tuttavia, l’osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l’autorità doganale competente ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.
2. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l’osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
Articolo 14 decies
Per permettere alle autorità doganali di stabilire l’esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del codice, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:
a)
utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
b)
permettere l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all’autorità doganale;
c)
disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;
d)
disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
e)
all’occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;
f)
disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
g)
assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
h)
organizzare misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell’informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.
Il richiedente di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è esonerato dall’obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo.
Articolo 14 undecies
1. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Articolo 14 duodecies
1. Le norme di sicurezza del richiedente di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;
b)
sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
c)
le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l’introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l’alterazione di unità di trasporto;
d)
se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;
e)
l’operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;
f)
l’operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un’indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l’aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;
g)
l’operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.
2. Quando presenta una domanda di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448, soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
essere titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base delle convenzioni internazionali che disciplinano i settori di trasporto interessati;
b)
essere un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e soddisfare i criteri di cui al regolamento (CE) n. 622/2003 della Commission (*2);
c)
essere titolare di un certificato rilasciato in un paese al di fuori del territorio doganale comunitario, se un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e questo paese terzo prevede l’accettazione del certificato, subordinatamente al rispetto delle condizioni definite in detto accordo.
Se una società aerea o marittima è titolare di un certificato di cui al primo comma, lettera a), vanno rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali dello Stato membro che rilasciano il certificato AEO riterranno soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, nella misura in cui i criteri presi in considerazione per rilasciare detto certificato internazionale siano identici o comparabili a quelli previsti nel citato paragrafo.
3. Se il richiedente è stabilito nella Comunità ed è un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 che soddisfa i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 622/2003, si considerano soddisfatti i criteri definiti al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai locali per il quali l’operatore economico ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato.
4. Se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente regolamento.
Sezione 4
Procedura di rilascio dei certificati AEO
Articolo 14 terdecies
1. L’autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della domanda conformemente all’articolo 14 quater, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
2. Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio del certificato, le comunicano all’autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO nei 35 giorni di calendario che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1, per mezzo del citato sistema di comunicazioni di cui all’articolo 14 quinvicies.
Articolo 14 quaterdecies
1. Si rende necessaria una consultazione tra autorità doganali degli Stati membri se l’esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli da 14 septies a 14 duodecies non può essere effettuato dall’autorità doganale dello Stato membro che rilascia il certificato AEO a causa della mancanza di informazioni o dell’impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l’autorità doganale di rilascio notifica l’informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di cui all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2.
Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro 60 giorni di calendario, l’autorità che ha chiesto la consultazione può ritenere, sotto la responsabilità dell’autorità doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo può essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorità consultata e consultante.
2. Se, a seguito dell’esame di cui all’articolo 14 quindecies, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale di rilascio che respingerà la domanda. Si applica l’articolo 14 sexdecies, paragrafi 4, 5 e 6.
Articolo 14 quindecies
1. L’autorità doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14 octies a 14 duodecies sono soddisfatti. L’esame dei criteri definiti all’articolo 14 duodecies è effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attività connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale.
Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorità doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi.
2. L’autorità doganale di rilascio può accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14 decies, 14 undecies e 14 duodecies con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.
Articolo 14 sexdecies
1. L’autorità doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformità del modello di cui all’allegato 1 quinquies.
2. Il certificato AEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda conformemente all’articolo 14 quater. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, l’autorità doganale informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 90 giorni di calendario.
3. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, può anche essere prolungato se, nel corso dell’esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l’autorità competente.
4. Se i risultati dell’esame effettuato ai sensi degli articoli 14 terdecies, 14 quaterdecies e 14 quindecies rischiano di comportare il rifiuto della domanda, l’autorità doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, è sospeso di conseguenza.
5. Il rigetto di una domanda non dà luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale.
6. In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali informano il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 14 septdecies
L’autorità doganale di rilascio informa, nei cinque giorni lavorativi, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies. Se la domanda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine.
CAPITOLO 2
Effetti giuridici dei certificati AEO
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 14 octodecies
1. Un certificato AEO diventa effettivo il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio.
2. Il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri.
3. Il periodo di validità del certificato non è limitato.
4. Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l’operatore economico autorizzato deve osservare.
5. Le autorità doganali di rilascio procedono a un riesame delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:
a)
modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile;
b)
presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall’operatore economico autorizzato.
Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un’attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.
Si applica l’articolo 14 quindecies, paragrafo 2.
Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
Sezione 2
Sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato
Articolo 14 novodecies
1. L’autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
a)
quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio del certificato AEO;
b)
quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall’operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali.
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell’operatore economico autorizzato.
Prima di prendere una decisione in merito, le autorità doganali comunicano le loro conclusioni all’operatore economico interessato. Questi avrà facoltà di regolarizzare la sua situazione o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.
Tuttavia, la sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell’ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa. L’autorità doganale che sospende i vantaggi connessi con il certificato AEO ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri, per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.
2. Se il titolare del certificato AEO non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, terzo comma, l’autorità doganale competente comunica all’operatore economico interessato di aver sospeso la qualifica di operatore economico autorizzato per un periodo di 30 giorni di calendario, in modo tale che l’operatore economico possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. La notifica è trasmessa anche alle autorità doganali degli altri Stati membri tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
3. Se il titolare del certificato AEO ha commesso un atto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato per la durata del procedimento penale. Essa lo notifica al titolare del certificato. La notifica è inviata anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
4. Se l’operatore economico autorizzato non è in grado di regolarizzare la sua situazione entro 30 giorni di calendario, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l’autorità doganale di rilascio proroga la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.
Articolo 14 vicies
1. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
2. La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni.
3. La sospensione non incide automaticamente sull’autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere.
4. Nel caso di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l’operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta.
Articolo 14 unvicies
1. Quando l’operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l’autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l’operatore economico interessato e le autorità doganali degli altri Stati membri. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all’articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4.
Nella situazione di cui all’articolo 14 vicies, paragrafo 4, l’autorità doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).
2. Se l’operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all’articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4, l’autorità doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
Nella situazione di cui all’articolo 14 vicies, paragrafo 4, il certificato originale è revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), è valido.
Articolo 14 duovicies
1. Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui all’articolo 14 bis, può chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l’operatore economico autorizzato ne dà comunicazione all’autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli è tenuto a notificare all’autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata.
L’autorità doganale che l’ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
2. Se l’operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l’operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga è notificata alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
In tutti gli altri casi, il certificato AEO è ritirato e le autorità doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
3. Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l’articolo 14 tervicies.
Sezione 3
Revoca del certificato AEO
Articolo 14 tervicies
1. L’autorità doganale di rilascio revoca il certificato AEO nei seguenti casi:
a)
se l’operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all’articolo 14 unvicies, paragrafo 1;
b)
se l’operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
c)
se l’operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all’articolo 14 duovicies;
d)
se l’operatore economico autorizzato ne fa richiesta.
Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l’autorità doganale può decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell’operatore economico autorizzato.
2. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.
Nel caso di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l’operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, l’autorità doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).
3. L’autorità doganale di rilascio informa immediatamente della revoca le autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.
4. Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l’operatore economico non può presentare un’altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca.
CAPITOLO 3
Scambio di informazioni
Articolo 14 quatervicies
1. L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto.
2. Tutte le informazioni utili in possesso dell’autorità doganale di rilascio sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l’operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana.
3. Se un’autorità doganale revoca un’autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis e 912 octies, ne informa l’autorità doganale che ha rilasciato il certificato AEO.
Articolo 14 quinvicies
1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.
2. La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:
a)
i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;
b)
i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;
c)
ogni altra informazione pertinente.
3. L’autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell’analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.
4. L’elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L’elenco è regolarmente aggiornato.»
(*1)
GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1."
(*2)
GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9."
4)
Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:
«CAPITOLO 1
Dichiarazione sommaria di entrata».
5)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 1:
«Sezione 1
Campo di applicazione
Articolo 181 ter
Salvo ove disposto diversamente dal presente regolamento, tutte le merci importate nel territorio doganale della Comunità devono essere corredate di una dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 36 bis del codice (di seguito “dichiarazione sommaria di entrata”).
Articolo 181 quater
Una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:
a)
l’energia elettrica;
b)
le merci importate mediante conduttura;
c)
le lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
d)
le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale;
e)
le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233;
f)
le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g)
le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 225, 227 e dell’articolo 229, paragrafo 1;
h)
le merci corredate di carnet ATA e CPD;
i)
le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
j)
le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter;
k)
le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.
Tuttavia, nei casi di cui al primo comma, lettere e), f) e g), una dichiarazione sommaria di entrata è richiesta se le merci devono essere poste in custodia temporanea. L’articolo 184 quater, primo comma, è d’applicazione.
Articolo 181 quinquies
Se un accordo internazionale tra la Comunità e un paese terzo prevede l’esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, si applicano le condizioni definite nell’accordo.»
6)
L’articolo 182 è soppresso.
7)
Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente:
«Sezione 2
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata».
8)
L’articolo 183 è sostituito dal seguente:
«Articolo 183
1. La dichiarazione sommaria di entrata è resa per via elettronica. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato.
La dichiarazione sommaria di entrata è autenticata dalla persona che la redige.
L’articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.
2. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata in forma cartacea soltanto in una delle seguenti circostanze:
a)
quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b)
quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona.
Dette dichiarazioni sommarie di entrata in forma cartacea sono corredate, all’occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le informazioni dettagliate per questo tipo di dichiarazione di cui all’allegato 30 bis.
3. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).
4. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di entrata su carta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.
La dichiarazione sommaria di entrata su carta è firmata dalla persona che la redige.
5. Le autorità doganali registrano immediatamente le dichiarazioni sommarie di entrata non appena le ricevono.»
9)
Sono inseriti i seguenti articoli da 183 bis a 183 quinquies:
«Articolo 183 bis
1. I dati forniti in regime di transito possono essere utilizzati come dichiarazione sommaria di entrata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;
b)
lo scambio di dati relativi a detto transito è effettuato mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche;
c)
questi dati comprendono tutti gli elementi necessari alla compilazione di una dichiarazione sommaria di entrata.
2. Purché i dati relativi al transito contenenti gli elementi necessari siano scambiati entro i termini rilevanti di cui all’articolo 184 bis, le prescrizioni di cui all’articolo 183 sono considerate rispettate, anche se le merci sono ammesse al regime di transito al di fuori del territorio doganale della Comunità.
Articolo 183 ter
In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore dell’altro mezzo di trasporto.
Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 184 bis.
Articolo 183 quater
Nel caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata spetta alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell’aeromobile oggetto del contratto.
Articolo 183 quinquies
1. Nei casi enunciati agli articoli 183 ter e 183 quater, il gestore del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità presenta una notifica preliminare all’arrivo all’ufficio doganale di entrata elencando tutte le spedizioni effettuate con tale mezzo di trasporto.
La notifica preliminare all’arrivo specifica l’identità del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:
a)
l’identità della persona responsabile del trasporto delle merci in ingresso nel territorio doganale;
b)
l’identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;
c)
il luogo di carico;
d)
il luogo di scarico;
e)
il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;
f)
se del caso, l’identità del mezzo di trasporto o, se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.
La notificazione preliminare all’arrivo è presentata nella stessa forma e mediante lo stesso mezzo della dichiarazione sommaria di entrata, oppure in forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o distinta di carico, sempre che riporti i dati necessari e sia presentata in un modo che le autorità doganali dell’ufficio doganale di entrata considerano accettabile.
2. In casi diversi da quelli contemplati agli articoli 183 ter e 183 quater, quando una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate su un mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale della Comunità deve essere presentata da una persona diversa dal gestore di tale mezzo di trasporto, tale gestore può presentare una notificazione preliminare all’arrivo alle autorità doganali dell’ufficio doganale di entrata.
La notifica preliminare all’arrivo specifica l’identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:
a)
l’identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;
b)
il luogo di carico;
c)
il luogo di scarico;
d)
il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;
e)
se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.
3. La notificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata entro il termine applicabile al mezzo di trasporto di cui all’articolo 184 bis.
Tuttavia, in caso di traffico di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), la notificazione è effettuata almeno 24 ore prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario.
4. L’articolo 183 si applica per analogia alle notificazioni preliminari all’arrivo.»
10)
All’articolo 184, paragrafo 1, la frase «l’articolo 183, paragrafo 1» è sostituita da «l’articolo 183, paragrafi 1 e 2».
11)
Nella parte I, titolo VI, capitolo 1, sono aggiunte le seguenti sezioni 3 e 4:
«Sezione 3
Termini
Articolo 184 bis
1. Nel caso di traffico marittimo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:
a)
per i carichi trasportati in container ai quali si applicano le lettere c) e d): almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
b)
per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
c)
per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;
d)
per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale comunitario e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.
2. Nel caso di traffico aereo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:
a)
per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile;
b)
per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
Ai fini del presente paragrafo si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l’ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l’arrivo al primo aeroporto nella Comunità. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio.
3. Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
4. Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno un’ora prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
5. Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata con modalità diversa dal mezzo informatico, i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere c) e d), al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 sono fissati ad almeno quattro ore.
6. Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Articolo 184 ter
Il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4, non si applica nei seguenti casi:
a)
se accordi internazionali tra la Comunità e paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli di sicurezza di cui all’articolo 181 quinquies;
b)
se accordi internazionali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all’articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4;
c)
in casi di forza maggiore.
Articolo 184 quater
Quando si constata che merci presentate alla dogana, per le quali è necessaria una dichiarazione sommaria di entrata, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che importa le merci o che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata.
La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all’articolo 184 bis non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
Sezione 4
Analisi dei rischi
Articolo 184 quinquies
1. Dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di entrata procede ad un’analisi adeguata dei rischi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Se la dichiarazione sommaria di entrata è stata depositata in un ufficio doganale diverso dall’ufficio doganale di entrata, e le informazioni sono state trasmesse conformemente all’articolo 36 bis, paragrafo 2, e all’articolo 36 quater, paragrafo 1, secondo comma, del codice, le autorità doganali dell’ufficio di entrata possono accettare i risultati di qualsiasi analisi dei rischi effettuata dall’altro ufficio doganale oppure ne prendono in considerazione le conclusioni quando effettuano una propria analisi dei rischi.
2. Le autorità doganali terminano l’analisi dei rischi prima dell’arrivo delle merci, sempre nel rispetto del termine di cui all’articolo 184 bis.
Tuttavia, per merci trasportate nel tipo di traffico di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando l’analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se diversa, alla persona responsabile del trasporto delle merci nel territorio doganale della Comunità, il divieto di effettuare il carico delle merci. La notificazione avviene entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.
3. Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non formano oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 181 quater, lettere da a) a i), l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale che le concerne.
4. Le merci presentate alla dogana possono essere svincolate per essere assegnate ad una destinazione doganale non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.
Articolo 184 sexies
Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in molti porti o aeroporti della Comunità e a condizione che si sposti tra detti porti senza effettuare scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate. Le autorità doganali del primo porto o aeroporto di entrata procedono all’analisi dei rischi, sotto il profilo della sicurezza, di tutte le merci trasportate. Un’analisi dei rischi supplementare può essere effettuata per le merci nei porti o aeroporti in cui sono scaricate.
Quando individua un rischio, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata decide, in funzione del livello della minaccia, di adottare misure di divieto nel caso di spedizioni ritenute costituire una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato, o di trasmettere i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.
Nei successivi porti o aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata soltanto per le merci che devono essere scaricate in tale porto o aeroporto. Non trova applicazione il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafi 1 e 2.
Articolo 184 septies
Quando in un porto situato sul territorio doganale della Comunità sono caricate merci che dovranno essere scaricate in un altro porto comunitario e sono trasportate su una nave che circola tra detti porti senza effettuare scalo in alcun porto situato fuori del territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di entrata relativa a dette merci è presentata soltanto nel porto comunitario in cui devono essere scaricate. Non trova applicazione il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1.»
12)
Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 3 è sostituita dalla seguente:
«CAPITOLO 2
Custodia temporanea».
13)
L’articolo 186 è sostituito dal seguente:
«Articolo 186
1. Le merci presentate in dogana ai sensi dell’articolo 40 del codice sono considerate merci poste in custodia temporanea e la dichiarazione sommaria di entrata è conservata dalle autorità doganali affinché verifichino se le merci cui si riferisce vengono assegnate a una destinazione doganale. Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.
2. Quando una dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione doganale immediatamente alla presentazione delle merci e queste sono poste direttamente sotto il regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio doganale di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria di entrata ai fini della custodia temporanea.»
14)
All’articolo 187 la frase «all’articolo 44, paragrafo 2» è sostituita da «all’articolo 36 ter, paragrafo 3».
15)
È aggiunto il seguente articolo 187 bis:
«Articolo 187 bis
1. Le autorità doganali possono concedere l’autorizzazione di esaminare le merci ai sensi dell’articolo 42 del codice alla persona che, in base alla regolamentazione doganale, ha facoltà di assegnare le merci a una destinazione doganale su domanda verbale di detta persona. Le autorità doganali possono tuttavia ritenere, in considerazione delle circostanze, che sia necessaria una domanda scritta.
2. Le autorità doganali possono autorizzare il prelevamento di campioni soltanto su richiesta scritta della persona di cui al paragrafo 1.
3. La domanda scritta può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica. È firmata o autenticata dal richiedente e presentata alle autorità doganali competenti. Comporta le informazioni seguenti:
a)
il nome e indirizzo del richiedente;
b)
l’ubicazione delle merci;
c)
il riferimento ad uno dei seguenti elementi:
i)
la dichiarazione sommaria di entrata;
ii)
il precedente regime doganale;
iii)
il mezzo di trasporto;
d)
ogni altra indicazione necessaria all’identificazione delle merci.
4. Le autorità doganali comunicano all’interessato la decisione presa. Quando si tratta di una richiesta di prelevamento di campioni, la decisione specifica la quantità di merci da prelevare.
5. L’esame delle merci e il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell’autorità doganale che ne fissa le modalità.
La persona interessata si assume tutti i rischi ed i costi relativi all’esame, al prelevamento di campioni e all’analisi delle merci.
6. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l’ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale.
Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dall’esame delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.»
16)
Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 4 è sostituita dalla seguente:
«CAPITOLO 3
Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea».
17)
L’articolo 201 è sostituito dal seguente:
«Articolo 201
1. La dichiarazione doganale è depositata presso uno dei seguenti uffici doganali:
a)
l’ufficio doganale in cui le merci sono state, o devono essere, presentate in dogana, a norma della regolamentazione doganale;
b)
l’ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l’esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione, salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e 794.
La dichiarazione doganale può essere presentata non appena le merci sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo.
2. L’autorità doganale può autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale, prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci o di metterle a disposizione per il controllo, all’ufficio doganale nel quale la dichiarazione è stata presentata o ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste autorità.
L’autorità doganale può fissare un termine, stabilito in base alle circostanze, entro il quale le merci devono essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale termine, la dichiarazione doganale si considera non depositata.
La dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate.»
18)
All’articolo 212, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell’allegato 30 bis.»
19)
All’articolo 216 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Quando una dichiarazione doganale è richiesta per l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell’articolo 182 ter del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell’allegato 30 bis.»
20)
All’articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
quando si tratti di altre merci:
i)
l’ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all’articolo 792 bis che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità;
ii)
al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, queste non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità o non possa essere fornita prova sufficiente dell’avvenuta esportazione conformemente all’articolo 792 ter, paragrafo 2.»
21)
L’articolo 254 è sostituito dal seguente:
«Articolo 254
Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni d’immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.
Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.»
22)
All’articolo 260, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all’allegato 30 bis.»
23)
All’articolo 261 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati soddisfatti.»
24)
All’articolo 262, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorizzazione di cui all’articolo 260 riporta le seguenti informazioni:
a)
l’ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate;
b)
le merci alle quali si applica; e
c)
il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall’interessato per garantire un’eventuale obbligazione doganale.
Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all’autorità doganale designata a tal fine.»
25)
All’articolo 264, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti enumerati nei paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti.»
26)
All’articolo 266, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni previste per una dichiarazione ai sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all’allegato 30 bis.»
27)
All’articolo 268, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.
Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.»
28)
All’articolo 270, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato importa merci da svincolare per tale regime soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati soddisfatti.»
29)
L’articolo 271 è sostituito dal seguente:
«Articolo 271
L’autorizzazione di cui all’articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, compreso l’ufficio o gli uffici doganali di vincolo.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.»
30)
All’articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all’articolo 220.
Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.»
31)
L’articolo 279 è sostituito dal seguente:
«Articolo 279
1. Le formalità da espletare nell’ufficio doganale d’esportazione conformemente all’articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
2. Trovano applicazione al presente capitolo gli articoli 792, paragrafo 4, 792 bis, 792 ter, da 793 a 793 quater e, se del caso, gli articoli da 796 bis a 796 sexies.»
32)
Gli articoli 280 e 281 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 280
1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di esportazione può accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.
Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.
Nel caso di merci soggette ai dazi all’esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.
2. Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d’esportazione.
Articolo 281
1. Ove si applichi l’articolo 789, la dichiarazione complementare può essere depositata nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito.
2. Se il subappaltatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all’articolo 4 quinquies.
3. Nella dichiarazione incompleta di esportazione è indicato l’ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare. L’ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1.
4. Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l’ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.»
33)
All’articolo 282, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all’allegato 30 bis.
Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.»
34)
L’articolo 285 è sostituito dal seguente:
«Articolo 285
1. L’esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all’articolo 283, a ottemperare alle seguenti obbligazioni:
a)
informare l’ufficio doganale di esportazione della partenza delle merci mediante una dichiarazione semplificata di esportazione in conformità dell’articolo 282;
b)
mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l’esportazione delle merci.
2. L’esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione completa di esportazione invece della dichiarazione semplificata di esportazione. In questo caso, è esonerato dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del codice.»
35)
È inserito il seguente articolo 285 bis:
«Articolo 285 bis
1. L’autorità doganale può dispensare l’esportatore autorizzato dall’obbligo di presentare una dichiarazione semplificata di esportazione all’ufficio doganale di esportazione per ciascuna partenza di merci. Tale esenzione è concessa soltanto a condizione che l’esportatore autorizzato soddisfi le seguenti condizioni:
a)
l’esportatore autorizzato comunica all’ufficio doganale di esportazione ogni partenza, nel modo e nella forma precisate da quest’ultimo a tal fine;
b)
l’esportatore autorizzato fornisce alle autorità doganali o mette a loro disposizione qualsiasi informazione che esse ritengano necessaria per effettuare un’efficace analisi dei rischi, prima dell’uscita delle merci dai luoghi indicati nell’articolo 283;
c)
l’esportatore autorizzato iscrive le merci nelle sue scritture.
L’iscrizione nelle scritture di cui al primo comma, lettera c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.
2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d’esportazione, l’autorità doganale può, fino al 30 giugno 2009, dispensare l’esportatore autorizzato dagli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sempreché egli fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritenga necessarie per poter esercitare, all’occorrenza, il suo diritto di visita delle merci prima dell’uscita delle merci.
In tal caso, l’iscrizione delle merci nelle scritture dell’esportatore autorizzato ha valore di svincolo.»
36)
È inserito il seguente articolo 285 ter:
«Articolo 285 ter
1. Le informazioni di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all’ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 ter e 592 quater.
2. La registrazione nei documenti contabili di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all’allegato 30 bis.
3. Le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies.»
37)
Nell’articolo 286, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«3. Prima della partenza delle merci l’esportatore autorizzato soddisfa le seguenti condizioni:
a)
espleta le formalità di cui all’articolo 285 o 285 bis;
b)
menziona in ogni documento di accompagnamento o ogni altro mezzo che lo sostituisca i seguenti dati:
i)
il riferimento alla registrazione nei suoi documenti contabili;
ii)
la data in cui è stata effettuata la registrazione di cui al punto i);
iii)
il numero dell’autorizzazione;
iv)
il nominativo dell’ufficio doganale di rilascio.»
38)
All’articolo 287, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorizzazione di cui all’articolo 283 stabilisce le modalità dettagliate di attuazione della procedura e determina, in particolare:
a)
le merci alle quali si applica;
b)
la modalità con la quale le condizioni di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, devono essere soddisfatte;
c)
il modo e il momento in cui le merci sono svincolate;
d)
il contenuto di ogni documento di accompagnamento o altro mezzo che lo sostituisca nonché le modalità per la sua vidimazione;
e)
le modalità di compilazione della dichiarazione complementare e il termine entro il quale essa deve essere depositata.
Quando si applicano gli articoli da 796 bis a 796 sexies, lo svincolo di cui al primo comma, lettera c), è concesso conformemente all’articolo 796 ter.»
39)
All’articolo 288, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le informazioni previste nell’allegato 30 bis per la procedura da espletare. Il documento o supporto è corredato di una domanda di esportazione.
Le autorità doganali possono accettare che tale domanda sia sostituita con una domanda globale, a condizione che l’operatore economico abbia fornito alle autorità doganali ogni informazione che queste ritengono necessaria per poter effettuare l’analisi dei rischi e l’esame delle merci. La domanda globale ha per oggetto le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Il dichiarante fa riferimento all’autorizzazione sul documento o supporto utilizzato per l’esportazione.»
40)
All’articolo 289 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell’esame delle merci, prima dell’uscita di tali merci.»
41)
All’articolo 313 ter, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Quando la società di navigazione dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), le autorità doganali degli Stati membri interessati verificano soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), del presente articolo sono stati soddisfatti. Tutti gli altri requisiti enumerati nel presente articolo sono considerati soddisfatti.»
42)
L’articolo 367 è sostituito dal seguente:
«Articolo 367
Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate specifiche ad alcune modalità di trasporto di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera g).»
43)
L’articolo 368 è soppresso.
44)
All’articolo 373 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.»
45)
All’articolo 454 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all’articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.»
46)
Nella parte II, l’intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente:
«DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE».
47)
Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 1:
«CAPITOLO 1
Disposizioni generali applicabili alle dichiarazioni doganali
Articolo 592 bis
Gli articoli da 592 ter a 592 septies non si applicano alle seguenti merci:
a)
l’energia elettrica;
b)
le merci esportate mediante conduttura;
c)
le lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico;
d)
le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale;
e)
le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 231 e 233;
f)
le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
g)
le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 226, 227 e dell’articolo 229, paragrafo 2;
h)
le merci corredate di carnet ATA e CPD;
i)
le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
j)
le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter.
Articolo 592 ter
1. Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione doganale, questa è depositata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:
a)
nel caso del traffico marittimo:
i)
per i carichi in container sempre che non trovino applicazione i punti iii) o iv): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale della Comunità;
ii)
per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato sul territorio doganale della Comunità;
iii)
per i trasporti effettuati tra il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie e la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero, del Mediterraneo o tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza dal primo porto del territorio doganale comunitario;
iv)
per i trasporti effettuati, nei casi diversi da quelli contemplati al punto iii), tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie e i territori situati al di fuori del territorio doganale comunitario, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza dal porto del territorio doganale comunitario;
b)
nel caso del traffico aereo, almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
c)
nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, almeno due ore prima della partenza dall’ufficio doganale di uscita;
d)
nel caso del traffico stradale, almeno un’ora prima della partenza dall’ufficio doganale di uscita;
e)
nel caso di fornitori di pezzi di ricambio e di sostituzione, destinati alle navi o agli aeromobili ai fini di riparazione e manutenzione, di combustibili per motori, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di macchine e apparati utilizzati a bordo, e di prodotti alimentari destinati a essere consumati a bordo delle navi o degli aeromobili, almeno 15 minuti prima della partenza dei mezzi di trasporto dal porto o dall’aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
f)
quando si applica il regolamento (CE) n. 800/1999, conformemente alle norme di detto regolamento.
2. Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), è almeno di quattro ore.
3. Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui al paragrafo 1.
Articolo 592 quater
1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all’articolo 592 ter.
2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 592 ter.
Articolo 592 quinquies
1. I termini di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni doganali entro termini diversi da quelli citati in detti articoli.
2. In nessun caso il termine può essere ridotto ad una durata inferiore a quella necessaria a effettuare un’analisi dei rischi prima dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Articolo 592 sexies
1. L’ufficio doganale competente procede, al momento della ricezione della dichiarazione doganale, all’analisi dei rischi e ai controlli doganali appropriati prima dello svincolo delle merci per l’esportazione.
2. Le merci possono essere svincolate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.
Articolo 592 septies
1. Quando si constata che merci presentate alla dogana non formano oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita.
2. La presentazione della dichiarazione doganale da parte del dichiarante dopo la scadenza stabilita agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
Articolo 592 octies
Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da d) a j), dall’obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della rispettiva dichiarazione doganale.»
48)
Nella parte II, titolo IV, l’intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:
«CAPITOLO 2
Esportazione definitiva».
49)
Nella parte II, titolo IV, capitolo 2, è inserito il seguente articolo 787:
«Articolo 787
1. Le dichiarazioni di esportazione devono essere conformi alle disposizioni relative alla struttura e ai dati previsti nel presente capitolo, agli articoli da 279 a 289, nell’allegato 37 e nell’allegato 30 bis. Devono essere presentate presso il competente ufficio doganale mediante un procedimento informatico.
2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo, mediante formulario conforme ai modelli degli allegati da 31 a 34, contenente l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura di esportazione, soltanto in una o entrambe le seguenti circostanze:
a)
quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b)
quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione di esportazione non funziona.
3. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Il ricorso a una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo di cui al paragrafo 2, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.
5. Quando le merci sono esportate da viaggiatori che non hanno accesso diretto al sistema informatizzato delle dogane e che non dispongono pertanto di alcuna possibilità di presentare la dichiarazione di esportazione con mezzo informatico all’ufficio di esportazione, le autorità doganali autorizzano il viaggiatore ad effettuare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, su un formulario conforme al modello degli allegati da 31 a 34, contenente l’elenco minimo dei dati che figurano negli allegati 37 e 30 bis per la procedura di esportazione.
6. Nei casi contemplati nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 796 bis a 796 sexies.»
50)
All’articolo 791, il paragrafo 2 è soppresso.
51)
L’articolo 792 è sostituito dal seguente:
«Articolo 792
1. Fatto salvo l’articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L’ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all’occorrenza, la casella D.
Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l’esemplare n. 1, invia l’esemplare n. 2 all’istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l’ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 bis a 796 sexies, restituisce all’interessato l’esemplare n. 3.
2. Quando la dichiarazione di esportazione è trattata per mezzo di un procedimento informatico dall’ufficio doganale di esportazione, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico può essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell’autorità doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis.
Le autorità doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato.
3. Quando l’intera operazione di esportazione è effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest’ultimo può rinunciare all’uso dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice.
4. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies, quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.»
52)
Sono inseriti i seguenti articoli 792 bis e 792 ter:
«Articolo 792 bis
1. Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l’esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l’esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l’ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. L’ufficio doganale di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione.
2. Quando, nei casi di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 6, o all’articolo 793 ter, una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all’interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le società o autorità interessate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un’operazione di transito, dell’ufficio doganale di uscita. L’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all’ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione.
Articolo 792 ter
1. L’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di comprovare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
2. Quando al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, queste non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o non può essere fornita prova sufficiente dell’avvenuta esportazione, la dichiarazione di esportazione è annullata. L’ufficio doganale di esportazione ne informa l’esportatore o il dichiarante.»
53)
L’articolo 793 è sostituito dal seguente:
«Articolo 793
1. L’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o il documento di accompagnamento di cui all’articolo 792, paragrafo 2, e le merci che hanno fruito dello svincolo per l’esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l’ufficio doganale di uscita.
2. L’ufficio doganale di uscita è l’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
In deroga alla disposizione del comma precedente, l’ufficio doganale di uscita è uno dei seguenti:
a)
per le merci esportate mediante conduttura e per l’energia elettrica, l’ufficio designato dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito;
b)
l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;
ii)
il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, o all’articolo 796 sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.»
54)
Sono inseriti i seguenti articoli 793 bis, 793 ter e 793 quater:
«Articolo 793 bis
1. L’ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull’analisi dei rischi prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci.
Se la dichiarazione doganale di esportazione è stata presentata in un ufficio diverso dall’ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice, l’ufficio doganale di uscita può tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall’altro ufficio.
2. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura “RET-EXP” nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell’esemplare n. 3, l’ufficio doganale d’uscita attesta l’uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare.
L’ufficio doganale restituisce l’esemplare alla persona che glielo ha presentato o all’intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell’ufficio doganale di uscita, il quale provvederà a restituirlo al dichiarante.
Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci.
3. In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata.
In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l’originale dell’esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell’esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita.
Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all’originale dell’esemplare n. 3 è apposta la corrispondente annotazione.
4. Quando l’intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l’esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante.
5. Quando l’ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull’esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l’ufficio doganale di esportazione.
Quando l’ufficio doganale di uscita constati un’eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.
Quando l’ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l’uscita di dette merci finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione.
6. Nei casi di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita vista l’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente all’articolo 793 bis, paragrafo 2, dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura “Export” e il proprio timbro. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di trasporto e viceversa.
Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti o voli diretti a destinazione di un paese terzo per i quali gli operatori possano garantire la regolarità delle operazioni, non sono richiesti la dicitura “Export” e l’apposizione del timbro sul documento di trasporto.
Articolo 793 ter
1. Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunità o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l’ufficio doganale di partenza vista l’esemplare n. 3 conformemente all’articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo.
Quando è obbligatorio un documento di accompagnamento, esso è altresì vistato con dicitura “Export”. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.
Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l’ufficio doganale di partenza, come previsto all’articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 434, paragrafi 6 e 9.
2. L’applicazione del visto e la restituzione dell’esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci svincolate per l’esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all’articolo 445 o all’articolo 448, e individuate ai sensi dell’articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell’articolo 448, paragrafo 3, lettera e).
3. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci.
Articolo 793 quater
1. Quando merci in regime di sospensione dei diritti d’accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l’ufficio doganale d’esportazione vista l’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura “Export” e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento.
Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa.
2. L’ufficio doganale di uscita constata l’uscita materiale delle merci e rispedisce l’esemplare del documento d’accompagnamento a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.
Nei casi contemplati dall’articolo 793 bis, paragrafo 5, l’ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento.»
55)
L’articolo 795 è sostituito dal seguente:
«Articolo 795
1. Quando una merce è uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa è depositata a posteriori dall’esportatore nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito.
Si applica l’articolo 790.
Le autorità doganali accettano la dichiarazione previa produzione, da parte dell’esportatore, di uno dei seguenti elementi:
a)
riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita;
b)
prove sufficienti circa la natura e la quantità delle merci, e le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
L’ufficio fornisce altresì, su richiesta del dichiarante, la certificazione di uscita di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, o all’articolo 796 sexies, paragrafo 1.
2. L’accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione da parte delle autorità doganali non osta all’applicazione delle seguenti misure:
a)
sanzioni previste dalla legislazione nazionale;
b)
le conseguenze di misure in materia di politica agricola o commerciale comune.»
56)
L’articolo 796 è soppresso.
57)
Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 3:
«CAPITOLO 3
Scambio di dati sulle esportazioni tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche
Articolo 796 bis
1. L’ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all’allegato 45 quater.
2. Quando una spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell’allegato 45 quinquies. Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione.
3. Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante.
Articolo 796 ter
1. In occasione dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all’operazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali.
2. Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione.
Articolo 796 quater
Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.
Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento di cui all’allegato 45 quater.
Articolo 796 quinquies
1. L’ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato.
L’esame eventuale delle merci è effettuato dall’ufficio doganale di uscita mediante il messaggio di esportazione previsto, ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione come base di detto esame.
L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità.
2. L’ufficio doganale di uscita invia il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. In casi giustificati da circostanze particolari, l’ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva.
3. In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità da questo ufficio in molte spedizioni, l’ufficio doganale di uscita controlla l’uscita materiale delle merci e invia il messaggio “risultati di uscita” soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci.
Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto.
La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all’ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, e la restituisce all’ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L’ufficio trasmette il messaggio “risultati di uscita” soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
Articolo 796 sexies
1. Dopo aver ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita materiale delle merci da presentare al dichiarante, mediante il messaggio “notifica di esportazione” o nella forma specificata a tal fine da detto ufficio.
2. Quando l’ufficio doganale di esportazione è informato dall’esportatore o dal dichiarante, ai sensi dell’articolo 792 bis, che le merci svincolate per l’esportazione non hanno lasciato e non lasceranno il territorio doganale della Comunità, o che la dichiarazione è annullata ai sensi dell’articolo 792 ter, paragrafo 2, detto ufficio annulla immediatamente la dichiarazione di esportazione e informa l’ufficio doganale di uscita dell’annullamento, mediante il messaggio di “notifica di annullamento di esportazione”.»
58)
Nella parte II, titolo IV, l’intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente:
«CAPITOLO 4
Esportazione temporanea con carnet ATA».
59)
All’articolo 806, è aggiunta la seguente lettera h):
«h)
ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 bis, se richiesta ai sensi dell’articolo 182 quater del codice.»
60)
Gli articoli 811 e 814 sono soppressi.
61)
Nella parte II, titolo V, capitolo 2, prima dell’articolo 841 è inserita la seguente intestazione:
«Sezione 1
Riesportazione».
62)
L’articolo 841 è sostituito dal seguente:
«Articolo 841
1. Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia gli articoli da 787 a 796 sexies, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all’atto dell’appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce.
2. Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell’ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del codice.»
63)
È inserito l’articolo 841 bis:
«Articolo 841 bis
Quando la riesportazione non è subordinata a una dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria di uscita ai sensi degli articoli da 842 bis a 842 sexies.
A condizione che sia presentata una dichiarazione sommaria di entrata all’atto del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità, non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per la riesportazione di merci non comunitarie nei seguenti casi:
a)
le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunità;
b)
le merci sono trasbordate nel luogo in cui sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunità.
Un breve deposito effettuato in connessione con questo trasbordo è considerato parte integrante del trasbordo. Le misure di controllo tengono conto del carattere particolare della situazione.»
64)
Dopo l’articolo 842 è inserita la seguente intestazione:
«Sezione 2
Distruzione e abbandono».
65)
Nella parte II, titolo VI, è inserito il seguente capitolo 1:
«CAPITOLO 1
Dichiarazione sommaria di uscita
Articolo 842 bis
Quando merci destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità non formano oggetto di una dichiarazione doganale, una dichiarazione sommaria, di seguito denominata “dichiarazione sommaria di uscita”, è presentata all’ufficio doganale di uscita ai sensi dell’articolo 793, paragrafo 2, del presente regolamento, conformemente all’articolo 182 quater del codice.
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:
a)
i casi enumerati all’articolo 592 bis, lettere da a) a j);
b)
quando le merci sono caricate sul territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità e trasportate su una nave o un aeromobile che circola tra detti porti o aeroporti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;
c)
le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.
Articolo 842 ter
1. La dichiarazione sommaria di uscita è resa tramite mezzo informatico. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano nel citato allegato.
La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.
2. Le dichiarazioni sommarie di uscita che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 sono registrate dalle autorità doganali non appena le ricevono.
L’articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.
3. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita in forma cartacea in uno dei seguenti casi:
a)
quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b)
quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona.
Dette dichiarazioni sommarie in forma cartacea sono corredate, all’occorrenza, di distinte di carico o altri documenti commerciali e contengono le informazioni richieste per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis.
4. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da seguire nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).
5. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di uscita su carta, di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.
La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige.
Articolo 842 quater
1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1.
2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita spetta al gestore dell’altro mezzo di trasporto.
Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1.
Articolo 842 quinquies
1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all’ufficio di uscita entro i termini precisati all’articolo 592 ter, paragrafo 1.
Le disposizioni dell’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, si applicano per analogia.
2. L’ufficio doganale competente procede, su presentazione della dichiarazione sommaria di uscita, ad adeguati controlli sulla base dei rischi, soprattutto ai fini di sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l’uscita dalla Comunità, entro un periodo di tempo compreso fra il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 592 ter, per il tipo di traffico interessato, e il momento del carico o della partenza delle merci.
Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da a) a i), dall’obbligo di una dichiarazione sommaria di uscita lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.
Le merci possono essere svincolate per l’esportazione non appena è stata effettuata l’analisi dei rischi.
3. Quando si constata che merci destinate all’esportazione dal territorio doganale della Comunità, per le quali una dichiarazione sommaria di uscita è necessaria, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di uscita.
La presentazione della dichiarazione sommaria di uscita da parte della persona dopo il termine di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
4. Quando, sulla base dei controlli che hanno effettuato, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo delle merci ai fini di esportazione, l’ufficio doganale competente ne informa la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita e, se diversa, la persona responsabile del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.
Questa notifica è effettuata entro un tempo ragionevole dopo che è stata condotta a termine l’analisi dei rischi per le merci interessate.
Articolo 842 sexies
1. I termini di cui all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi prevedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli citati in detto articolo.
2. In nessun caso il termine può essere ridotto a una durata inferiore a quella necessaria per effettuare un’analisi dei rischi prima dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.»
66)
Dopo l’articolo 843 è inserita la seguente intestazione:
«CAPITOLO 2
Esportazione temporanea».
67)
All’articolo 843, paragrafo 1, la parola «Titolo» è sostituita da «capitolo».
68)
È inserito il seguente articolo 865 bis:
«Articolo 865 bis
Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell’interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna “obbligazione doganale” a norma dell’articolo 202 del codice, come risultato dell’introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.»
69)
All’articolo 915, il terzo comma è soppresso.
70)
È inserito l’allegato 1 quater di cui all’allegato I del presente regolamento.
71)
È inserito l’allegato 1 quinquies di cui all’allegato II del presente regolamento.
72)
È inserito l’allegato 30 bis di cui all’allegato III del presente regolamento.
73)
È inserito l’allegato 45 quater di cui all’allegato IV del presente regolamento.
74)
È inserito l’allegato 45 quinquies di cui all’allegato V del presente regolamento.
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