Art. 2

In vigore dal 18 dic 2006
Per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2008, il termine di rilascio del certificato AEO di cui all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, prima frase, è prolungato a 300 giorni di calendario, il termine per la comunicazione della domanda di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 1, è prolungato a 10 giorni lavorativi, il termine per le informazioni di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 2, è prolungato a 70 giorni di calendario e il termine per la consultazione di cui all’articolo 14 quaterdecies, paragrafo 1, è prolungato a 120 giorni di calendario.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1875 — Testo vigente | Portale Normativo