Art. 3
Controllo
In vigore dal 15 dic 2006
Controllo
1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un’impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all’, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’, paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.
Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.
In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:
a)
il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;
b)
lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
c)
lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all', paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.
3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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