Art. 2

Aiuti d’importanza minore («de minimis»)

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti d’importanza minore («de minimis») 1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3. 2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo. 3.   I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione. 4.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione; b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»; c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all', paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. 5.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
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