Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 15 dic 2006
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a)
aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10);
b)
aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c)
aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
i)
quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii)
quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d)
aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e)
aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f)
aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g)
aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h)
aiuti concessi a imprese in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
b)
per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c)
per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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