Art. 13

Disposizione transitoria

In vigore dal 14 dic 2006
Disposizione transitoria 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all' del presente regolamento per le irregolarità comunicate anteriormente al 1o gennaio 2007 ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 ancora in corso di esame da parte delle autorità nazionali. 2.   Per i casi aventi incidenza finanziaria inferiore a 10 000 EUR gli Stati membri possono presentare un'unica comunicazione finale.
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