Art. 3

In vigore dal 13 dic 2006
1.   Le sostanze essenziali possono essere utilizzate soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE. 2.   Informazioni dettagliate relative ad una terapia con sostanze essenziali devono essere registrate conformemente alle istruzioni contenute nella sezione IX del documento di identificazione degli equidi di cui alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE.
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