Art. 5

In vigore dal 13 dic 2006
1.   Su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per i medicinali garantisce che il comitato per i medicinali veterinari effettui una valutazione scientifica in caso di progetto di modifica dell’elenco che figura nell’allegato. Entro 210 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l’Agenzia europea per i medicinali comunica alla Commissione il proprio parere sulla validità scientifica della richiesta di emendamento. Se del caso, viene consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. 2.   Nel caso in cui gli Stati membri o le associazioni professionali veterinarie chiedano alla Commissione di modificare l’elenco che figura nell’allegato, essi dovranno documentare opportunamente la richiesta e accludere ogni eventuale documentazione scientifica disponibile.
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