Art. 2
In vigore dal 13 dic 2006
Le sostanze essenziali possono essere utilizzate per condizioni patologiche specifiche, esigenze terapeutiche o scopi zootecnici specificati nell’allegato nel caso in cui nessun prodotto medicinale autorizzato per gli equidi o indicato nell’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE produca risultati ugualmente soddisfacenti relativamente alla cura dell’animale, evitando sofferenze inutili per l’animale, o alla sicurezza degli addetti alle cure prestate all’animale.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, vanno prese in considerazione le alternative elencate nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1950:oj#art-2