Art. 2
Regime temporaneo per la ristrutturazione
In vigore dal 13 dic 2006
Regime temporaneo per la ristrutturazione
1. Il presente paragrafo si applica esclusivamente alle domande di aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 968/2006 relative alla campagna 2007/2008 e presentate precedentemente al 1o gennaio 2007 nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006. La data della prima di queste domande è di seguito denominata «data di riferimento».
Per le domande di aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 968/2006 relative alla campagna 2007/2008 presentate in Bulgaria o in Romania il 1o gennaio 2007 o a partire da tale data, il periodo di tempo compreso fra la data di riferimento e il 1o gennaio 2007 non viene preso in considerazione per stabilire l'ordine cronologico di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006.
2. Con riguardo alle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interistituzionale di cui all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Bulgaria e la Romania possono prendere in considerazione consultazioni condotte nel quadro di accordi intervenuti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche qualora non soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 968/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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