Art. 4

Metodo di lavoro

In vigore dal 12 dic 2006
Metodo di lavoro 1.   L'Osservatorio svolge progressivamente i propri compiti, in funzione degli obiettivi scelti nel quadro dei programmi di lavoro triennali e annuali di cui all', paragrafi 4 e 5 e dei mezzi disponibili. 2.   Nell'esercizio delle proprie attività, l'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni, tiene conto delle attività già svolte da altre istituzioni e organismi esistenti o di futura creazione, in particolare Europol, e provvede ad apportare loro un valore aggiunto.
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Metodo di lavoro (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1920) — Testo vigente | Portale Normativo