Art. 2
Funzioni
In vigore dal 12 dic 2006
Funzioni
Per raggiungere l'obiettivo di cui all', l'Osservatorio svolge le funzioni seguenti nei settori della propria attività:
a)
Raccolta e analisi dei dati esistenti
i)
raccogliere, registrare e analizzare informazioni, compresi i dati frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché i dati provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative e dalle competenti organizzazioni internazionali, compreso l'Ufficio europeo di polizia (Europol); fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi; tale attività di raccolta, di registrazione, di analisi e di informazione riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite;
ii)
effettuare indagini, studi preparatori e di fattibilità, nonché le azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; organizzare riunioni di esperti e, se del caso, costituire i gruppi di lavoro ad hoc necessari a tal fine; costituire e mettere a disposizione risorse di documentazione scientifica aperte e favorire la promozione delle attività d'informazione;
iii)
offrire un sistema organizzativo e tecnico capace di fornire informazioni su programmi o azioni simili o complementari negli Stati membri;
iv)
costituire e coordinare, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti degli Stati membri, la rete di cui all';
v)
facilitare gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti e le persone che si occupano dei problemi legati alla droga nelle organizzazioni governative e non governative;
b)
Miglioramento della metodologia di confronto dei dati
i)
assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione;
ii)
facilitare e strutturare lo scambio di informazioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo (banche dati);
c)
diffusione dei dati
i)
mettere a disposizione della Comunità, degli Stati membri e delle organizzazioni competenti le informazioni da esso prodotte;
ii)
assicurare l'ampia diffusione del lavoro svolto in ciascuno Stato membro e dalla Comunità stessa, ed eventualmente da paesi terzi o organizzazioni internazionali;
iii)
assicurare ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; pubblicare ogni anno, sulla base dei dati raccolti, una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga comprendente dati sulle tendenze emergenti;
d)
Cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con paesi terzi
i)
contribuire a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei propri settori di attività;
ii)
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe, promuovere l'integrazione dei dati sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe, in particolare quelli creati dall'ONU e dalle sue istituzioni specializzate;
iii)
cooperare attivamente con Europol per ottenere la massima efficacia nel controllo del problema droga;
iv)
cooperare attivamente con gli organismi e gli enti previsti all';
v)
su richiesta della Commissione e con l'approvazione del consiglio di amministrazione di cui all', trasmettere il suo know-how ad alcuni paesi terzi quali i paesi candidati o i paesi dei Balcani occidentali e dare un aiuto alla creazione e al potenziamento delle connessioni strutturali con la rete di cui all', oltre che all'istituzione e al consolidamento di punti focali nazionali previsti dallo stesso articolo;
e)
Obblighi di informazione
In generale, ove individui nuovi sviluppi e cambiamenti di tendenza, l'Osservatorio è tenuto ad informarne le competenti autorità degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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