Art. 20

Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti

In vigore dal 12 dic 2006
Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti Fatti salvi i collegamenti che la Commissione può assicurare in conformità dell'articolo 302 del trattato, l'Osservatorio ricerca attivamente la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti, governativi o non governativi, segnatamente europei, competenti in materia di droga. Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni menzionate nel primo comma. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, essi sono adottati dal consiglio d'amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto.
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