Art. 21
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 12 dic 2006
Partecipazione di paesi terzi
L'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 300 del trattato.
Storico versioni
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