Art. 21

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 12 dic 2006
Partecipazione di paesi terzi L'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 300 del trattato.
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Partecipazione di paesi terzi (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/1920) — Testo vigente | Portale Normativo