Art. 6
Protezione e riservatezza dei dati
In vigore dal 12 dic 2006
Protezione e riservatezza dei dati
1. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza delle informazioni. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.
Gli Stati membri e i punti focali nazionali non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale.
2. All'Osservatorio si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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