Art. 6

Protezione e riservatezza dei dati

In vigore dal 12 dic 2006
Protezione e riservatezza dei dati 1.   I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza delle informazioni. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico. Gli Stati membri e i punti focali nazionali non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale. 2.   All'Osservatorio si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
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Protezione e riservatezza dei dati (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/1920) — Testo vigente | Portale Normativo