Art. 13

Comitato scientifico

In vigore dal 12 dic 2006
Comitato scientifico 1.   Il consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore. I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati. 2.   Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati di chiara fama nominati, in ragione della loro eccellenza scientifica e della loro indipendenza, dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. La procedura di selezione assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico coprano i più rilevanti tra i settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze. I membri del comitato scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in piena indipendenza rispetto agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie. Il comitato scientifico tiene conto delle varie posizioni espresse nelle perizie effettuate a livello nazionale, ove disponibili, prima di emettere un parere. Ai fini dell'esecuzione della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico può essere allargato seguendo la procedura di cui all', paragrafo 2 di tale decisione. 3.   Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. 4.   Il comitato scientifico elegge il proprio presidente per un periodo di tre anni. Esso è convocato dal proprio presidente almeno una volta all'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1920:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitato scientifico (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1920) — Testo vigente | Portale Normativo