Art. 11

Direttore

In vigore dal 12 dic 2006
Direttore 1.   L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un mandato di cinque anni, rinnovabile. 2.   Anteriormente alla nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore è invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione. 3.   Il direttore è responsabile: a) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione, b) dell'ordinaria amministrazione, c) della preparazione dei programmi di lavoro dell'Osservatorio, d) della preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio, e) della preparazione e della pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento, f) della gestione di tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina, g) della definizione della struttura organizzativa dell'Osservatorio e della sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione, h) dell'esecuzione delle funzioni di cui agli , i) della valutazione periodica dei lavori dell'Osservatorio. 4.   Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione. 5.   Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio.
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