Art. 29

Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue

In vigore dal 12 dic 2006
Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue 1.   Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea; b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell'applicazione dell'; c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell'ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici; d) le lingue accettate in virtù dell', paragrafo 2, lettera b). Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. 2.   La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
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