Art. 6

Periodo di validità dei titoli e comunicazioni degli Stati membri

In vigore dal 5 dic 2006
Periodo di validità dei titoli e comunicazioni degli Stati membri 1.   I titoli di importazione rilasciati in conformità al disposto dell', paragrafo 3, sono validi fino al 31 dicembre 2007. 2.   Dal mese di febbraio 2007 al mese di gennaio 2008 incluso, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immessi in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità al disposto dell', paragrafo 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 gennaio 2007, l'elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell'ambito del presente regolamento. La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.
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