Art. 4
Presentazione delle domande di titoli
In vigore dal 5 dic 2006
Presentazione delle domande di titoli
1. Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2006, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP sulla base dei titoli rilasciati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.
2. I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 110 % del quantitativo importato sulla base dei titoli rilasciati a tale operatore a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore l'8 e il 9 gennaio 2007 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2006 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.
Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione su richiesta degli Stati membri interessati.
4. La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2006 per l'importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l'origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (5). L'importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.
5. Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo non sono ricevibili.
6. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 1789/2006 — capo II».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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