Art. 5

Rilascio dei titoli

In vigore dal 5 dic 2006
Rilascio dei titoli 1.   Entro il 15 gennaio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli. 2.   Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all', lettera a), la Commissione stabilisce entro il 18 gennaio 2007 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo. 3.   Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 22 gennaio 2007, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2. 4.   In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all', paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.
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