Art. 6
Formalità per l’esportazione
In vigore dal 23 nov 2006
Formalità per l’esportazione
1. All’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione delle conserve, l’autorità doganale indica il numero della o delle dichiarazioni di cui all’, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.
2. Dopo l’espletamento delle formalità doganali di esportazione la o le dichiarazioni di cui all’, paragrafo 1, completate a norma dell’, paragrafo 7, secondo comma, e la copia della o delle dichiarazioni di esportazione sono trasmesse per via amministrativa all’organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione.
Storico versioni
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