Art. 3

Condizioni specifiche per la produzione

In vigore dal 23 nov 2006
Condizioni specifiche per la produzione 1.   L’operatore presenta all’autorità doganale una dichiarazione con cui esprime la volontà di porre le carni sotto controllo doganale ai fini della produzione di conserve e della loro esportazione con il beneficio di una restituzione. La dichiarazione reca, in particolare, l’indicazione delle quantità, dell’identificazione e della natura delle carni che saranno utilizzate come materie prime, nonché l’indicazione dei luoghi di magazzinaggio. Le carni sono presentate in cartoni ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna. 2.   Non appena accettata la dichiarazione di cui al paragrafo 1, le carni e il corrispondente procedimento di trasformazione sono posti sotto controllo doganale. Il controllo si basa su controlli documentali e fisici, che possono essere realizzati sulle carni al momento in cui sono assoggettate al regime di controllo doganale, oppure durante il magazzinaggio o durante il processo di produzione, nonché sui corrispondenti documenti, in particolare quelli di cui ai paragrafi 7 e 8. Si applicano, mutatis mutandis, l’ del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (6) e l’, paragrafo 2, gli , l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, l’articolo 11, primo comma, e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione (7). 3.   In attesa dell’avvio della produzione le carni di cui al paragrafo 1 sono mantenute separate in permanenza da tutte le altre carni bovine. 4.   L’operatore tiene un registro separato delle entrate di carni bovine destinate alla produzione di conserve. 5.   L’operatore informa l’autorità doganale dei luoghi e delle date di produzione delle conserve e comunica anche la quantità, l’identificazione e la natura delle carni bovine che saranno utilizzate a tale scopo. 6.   Al momento della produzione delle conserve nella sala di produzione possono essere presenti esclusivamente le carni di cui al paragrafo 1. 7.   Per ogni partita di conserve prodotta gli operatori tengono aggiornato un registro che riporta: a) la natura, l’identificazione e le quantità di carni utilizzate come materia prima; e b) il numero, l’identificazione, la quantità e il tipo di conserve prodotte a partire da tali carni. L’informazione di cui alla lettera b) è riportata rispettivamente su ognuna delle dichiarazioni di cui all’, paragrafo 1, sotto controllo doganale. Ai fini del presente paragrafo per «partita di conserve» si intendono tutte le conserve prodotte insieme e in circostanze praticamente identiche. 8.   Sul luogo di produzione sono conservate le ricette dettagliate delle diverse produzioni per le quali sono chieste restituzioni nell’ambito del presente regolamento. Gli operatori conservano tali documenti e i registri di cui al paragrafo 7 per almeno i tre anni civili successivi all’anno di produzione. Se necessario, le autorità doganali hanno accesso a tali documenti per motivi di controllo. 9.   Le conserve prodotte restano sotto controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una delle destinazioni previste dall’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999.
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