Art. 5
Misure di controllo supplementari
In vigore dal 23 nov 2006
Misure di controllo supplementari
Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e ne informano la Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1731:oj#art-5