Art. 5

Misure di controllo supplementari

In vigore dal 23 nov 2006
Misure di controllo supplementari Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e ne informano la Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.
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