Art. 3
In vigore dal 15 nov 2006
1. Le dichiarazioni in dogana relative alle importazioni effettuate sulla scorta dei titoli di importazione di cui all' recano nella casella 44 la seguente dicitura:
«Importazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1688/2006 della Commissione»
2. Entro il 15 febbraio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le seguenti informazioni:
a)
quantitativi (tonnellate) di prodotti importati sulla scorta dei titoli di importazione di cui all';
b)
numero e data di rilascio del titolo sulla scorta del quale è stata effettuata l'importazione.
Storico versioni
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