Art. 1
In vigore dal 15 nov 2006
In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2357/2002, la durata di validità dei titoli di importazione rilasciati per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (codice NC 1001 90 99 ), nell'ambito del sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) di cui all' del precitato regolamento, entro il 1o ottobre 2006 e il 16 novembre 2006 e recanti nella casella 8 l'indicazione «Ucraina» come paese d'origine, può essere prorogata fino al 31 dicembre 2006, su richiesta dei titolari. A tal fine l'autorità che ha rilasciato il titolo lo annulla e lo sostituisce con un nuovo titolo avente come data limite di validità il 31 dicembre 2006 oppure proroga la validità del titolo iniziale fino al 31 dicembre 2006.
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