Art. 2

In vigore dal 15 nov 2006
In deroga all'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, i titoli di importazione di cui all' del presente regolamento possono essere utilizzati per l'importazione di frumento tenero originario di qualsiasi paese terzo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.
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