Art. 37
Esecuzione tecnica e finanziaria
In vigore dal 7 nov 2006
Esecuzione tecnica e finanziaria
1. Ciascuna delle due fasi di cui all’ deve raggiungere la completa esecuzione tecnica e finanziaria, conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2152/2003 e del presente regolamento, entro due anni a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione.
Gli organismi competenti presentano domanda di pagamento del saldo delle spese ammissibili entro 27 mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione.
2. Per ciascuna fase, la Commissione paga il saldo dopo aver ricevuto la domanda di pagamento finale e aver verificato il rendiconto finanziario che correda la domanda di pagamento.
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