Art. 35
Prefinanziamento
In vigore dal 7 nov 2006
Prefinanziamento
Gli organismi competenti possono richiedere un prefinanziamento pari al 50 % del contributo comunitario annuo indicato nel programma nazionale, a partire dal terzo mese successivo alla data di notifica della decisione della Commissione e previa stipulazione della convenzione ai sensi dell’.
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