Art. 36
Rendiconti
In vigore dal 7 nov 2006
Rendiconti
1. Gli organismi competenti trasmettono alla Commissione un rendiconto dei pagamenti effettuati nell’ambito del programma nazionale, mediante i moduli riportati nell’allegato V, unitamente ad una relazione sullo stato di avanzamento delle attività intraprese in esecuzione del programma nazionale. I rendiconti sono presentati entro 15 mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione e si riferiscono alle spese sostenute nell’anno precedente.
2. Le spese ammissibili conformi alle disposizioni della sezione 1 del presente capo e dichiarate nel rendiconto annuale sono conguagliate dalla Commissione con il prefinanziamento versato allo Stato membro a titolo del programma nazionale.
Se le spese rendicontate superano l’importo del prefinanziamento, la Commissione effettua un pagamento intermedio.
In nessun caso il pagamento intermedio può superare il 30 % del contributo comunitario annuo a sostegno del programma nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1737:oj#art-36