Art. 3
In vigore dal 6 nov 2006
1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati d’esportazione rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all’allegato II attestino che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nell’ del regolamento (CEE) n. 737/90. Il certificato d’esportazione è redatto su un modulo stampato su carta bianca, conforme al modello di cui all’allegato III.
2. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute sulle autorità preposte, nei paesi terzi in questione, al rilascio dei certificati d’esportazione.
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