Art. 1

In vigore dal 6 nov 2006
1.   I controlli volti a determinare il contenuto di cesio radioattivo di cui all’ del regolamento (CEE) n. 737/90, nei prodotti indicati nell’ dello stesso, per garantire l’osservanza delle tolleranze massime stabilite da detto regolamento, sono condotti dagli Stati membri nei quali ha luogo l’immissione in libera pratica dei prodotti e al più tardi al momento dell’immissione stessa. 2.   I controlli sono effettuati tramite campionamento in conformità delle norme minime indicate di seguito: a) fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri scelgono con quale frequenza effettuare i controlli tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese d’origine, delle caratteristiche dei prodotti interessati, dei risultati dei controlli precedenti e dei certificati d’esportazione di cui all’; b) fatte salve le misure supplementari di cui agli del regolamento (CEE) n. 737/90, qualora in un prodotto originario di un paese terzo si constati il superamento delle tolleranze massime, i controlli sono intensificati per tutti i prodotti dello stesso tipo originari del paese terzo in questione. 3.   I controlli su prodotti specifici sono effettuati secondo le seguenti regole: a) per gli animali da macello, i controlli sono effettuati fatte salve le norme doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7) e le condizioni di polizia sanitaria. L’autorizzazione all’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti per i controlli, attestante che la carne in questione è stata sottoposta al sistema di controllo e che da detto controllo risulta che le tolleranze massime non sono state superate; b) per i prodotti di cui all’allegato I, originari dei paesi terzi indicati nell’allegato II, si effettua il controllo dei documenti sulla base dei certificati d’esportazione debitamente compilati, di cui all’, che accompagnano ciascuna partita. Ciascuna partita di peso superiore a 10 kg di prodotto fresco o equivalente è sottoposta sistematicamente al prelievo e all’analisi di campioni, tenendo debito conto delle informazioni contenute nel certificato d’esportazione. La dichiarazione di immissione in libera pratica di detti prodotti nello Stato membro di destinazione può essere effettuata soltanto in un numero limitato di uffici doganali. L’elenco degli uffici doganali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in seguito a notifica da parte degli Stati membri. 4.   Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime per un dato prodotto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere che il prodotto importato sia distrutto oppure rinviato al paese d’origine. In quest’ultimo caso, le autorità doganali che hanno respinto l’immissione in libera pratica sono informate mediante documentazione scritta comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio comunitario. 5.   Per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono imporre all’importatore il pagamento di tariffe per il campionamento e l’analisi dei prodotti onde accertarne la conformità al regolamento (CEE) n. 737/90. Per le partite che superano le tolleranze massime, le autorità competenti possono inoltre recuperare dall’importatore i costi generati dalla distruzione della partita o dal suo rinvio al paese d’origine.
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