Art. 2

In vigore dal 6 nov 2006
1.   Gli Stati membri applicano per analogia l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini della notifica senza indugio alla Commissione dei casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime fissate dal regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d’origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, l’esportatore, nonché la decisione adottata rispetto ai lotti di cui trattasi. 2.   Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organismi designati per attuare i controlli. 3.   La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime attraverso il sistema comunitario di allarme rapido stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1635 — Testo vigente | Portale Normativo