Art. 2
In vigore dal 6 nov 2006
1. Gli Stati membri applicano per analogia l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini della notifica senza indugio alla Commissione dei casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime fissate dal regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d’origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, l’esportatore, nonché la decisione adottata rispetto ai lotti di cui trattasi.
2. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organismi designati per attuare i controlli.
3. La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime attraverso il sistema comunitario di allarme rapido stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1635:oj#art-2