Art. 12

Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma

In vigore dal 24 ott 2006
Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma Una percentuale non superiore al 5 % dei fondi previsti dal presente regolamento è accantonata per finanziare le misure di accompagnamento e la valutazione indipendente dell’attuazione dell’.
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