Art. 13
Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee
In vigore dal 24 ott 2006
Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee
1. La Commissione garantisce che nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento siano tutelati gli interessi finanziari delle Comunità europee, applicando misure preventive contro frodi, corruzione e qualsivoglia altro tipo di attività illegale, eseguendo controlli efficaci e procedendo al recupero delle somme indebitamente versate e, nel caso in cui siano constatate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (9), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11).
2. Per le azioni finanziate a norma del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di disposizioni comunitarie o l’inadempienza contrattuale derivante da un atto o un’omissione di un operatore economico che ha o che potrebbe avere l’effetto di pregiudicare con una spesa ingiustificata il bilancio generale dell'Unione europea o i bilanci che essa gestisce.
3. I contratti e gli accordi, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, risultanti dal presente regolamento, devono prevedere in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato e verifiche contabili della Corte dei conti, se del caso, in loco.
Storico versioni
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