Art. 5
In vigore dal 18 ott 2006
1. Le pere e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso.
2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi:
Presentazione
Capacità nominale in acqua del recipiente
425 ml e più
meno di 425 ml
Frutti interi
50
46
Metà
54
46
Quarti
56
46
Fette
56
46
Dadi
56
50
3. Se le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione.
Tali autorità possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1559:oj#art-5