Art. 5

In vigore dal 18 ott 2006
1.   Le pere e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso. 2.   Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi: Presentazione Capacità nominale in acqua del recipiente 425 ml e più meno di 425 ml Frutti interi 50 46 Metà 54 46 Quarti 56 46 Fette 56 46 Dadi 56 50 3.   Se le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione. Tali autorità possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.
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