Art. 2

In vigore dal 18 ott 2006
Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie Pyrus communis L., varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformarzione. Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta, può essere stato refrigerato.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1559 — Testo vigente | Portale Normativo