Art. 4

In vigore dal 18 ott 2006
1.   I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando, in un recipiente, il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola. Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione. 2.   Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all', paragrafo 6, se sono rispettate le seguenti tolleranze: Presentazione Frutti interi, metà e quarti Altre presentazioni Unità difettose 15 % in numero 1,5  kg Unità danneggiate meccanicamente 10 % in numero non applicabile Buccia 100 cm2 di superficie totale 100 cm2 di superficie totale Elementi estranei di origine vegetale: — sostanza del torsolo, 10 unità 10 unità — semi di pera sciolti, 80 pezzi 80 pezzi — altri, incluse sostanze sciolte del torsolo. 60 pezzi 60 pezzi Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato. Nei frutti interi il torsolo non è considerato un difetto. 3.   Ai fini del paragrafo 2 si intende per: a) «unità difettose», frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa, in particolare ammaccature, ticchiolature e macchie scure; b) «unità danneggiate meccanicamente», unità che sono state tagliate in più parti, considerandosi un'unità l'insieme delle parti che, riunite, raggiungono le dimensioni di un'unità intera, oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano gravemente l'aspetto; c) «buccia», sia la buccia aderente alla polpa della pera sia quella trovata sciolta nel recipiente; d) «elementi estranei di origine vegetale», sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, sostanze del torsolo, semi di pera, nonché piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione è tuttavia esclusa la buccia; e) «sostanze del torsolo», le logge dei semi o parti di esse, attaccate o non attaccate al frutto, con o senza semi. I pezzi di torsolo sono considerati equivalenti ad un'unità quando, riuniti assieme, raggiungono la dimensione approssimativa di mezzo torsolo; f) «semi di pera sciolti», i semi non contenuti nel torsolo, bensì trovati sciolti nel recipiente.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1559 — Testo vigente | Portale Normativo