Art. 3
In vigore dal 11 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:
1)
all’articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno di quercia, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell’allegato X. Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all’allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili.
L’impiego di una delle diciture di cui all’allegato X è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno di quercia in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l’invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione di questo paragrafo.
Le diciture che figurano nell’allegato X non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l’impiego di contenitori in legno di quercia.»;
2)
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1507:oj#art-3