Art. 2

In vigore dal 11 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 884/2001 è modificato come segue: 1) all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino: «— l’uso di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini.»; 2) all’allegato II, paragrafo B, punto 3.2, è aggiunta la cifra 8 bis: «8 bis : il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia.»
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1507 — Testo vigente | Portale Normativo