Art. 2
In vigore dal 11 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 884/2001 è modificato come segue:
1)
all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino:
«—
l’uso di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini.»;
2)
all’allegato II, paragrafo B, punto 3.2, è aggiunta la cifra 8 bis:
«8 bis
: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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