Art. 1
Uso di pezzi di legno di quercia
In vigore dal 11 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1)
è aggiunto il seguente articolo 18 ter:
«Articolo 18 ter
Uso di pezzi di legno di quercia
L’uso di pezzi di legno di quercia previsto dall’allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell’allegato XI bis del presente regolamento.»;
2)
il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è inserito come allegato XI bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1507:oj#art-1