Art. 1

Uso di pezzi di legno di quercia

In vigore dal 11 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue: 1) è aggiunto il seguente articolo 18 ter: «Articolo 18 ter Uso di pezzi di legno di quercia L’uso di pezzi di legno di quercia previsto dall’allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell’allegato XI bis del presente regolamento.»; 2) il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è inserito come allegato XI bis.
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