Art. 4

In vigore dal 6 ott 2006
Entro quattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito all’, paragrafo 1, gli organismi d’intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia nessuna notifica entro il termine prescritto, la Commissione ritiene che tale Stato membro non ha presentato nessuna offerta. Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate tramite mezzi elettronici utilizzando il modulo riportato all’allegato II. Un modulo separato per ciascun tipo di cereale è inviato alla Commissione per ogni gara indetta. L’identità dei concorrenti deve rimanere segreta.
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