Art. 1
In vigore dal 6 ott 2006
Gli organismi d’intervento procedono, per mezzo di gare permanenti sul mercato interno della Comunità, alla vendita di cereali da essi detenuti. Gli Stati membri interessati sono elencati nell’allegato I e per ciascuno di essi sono indicati i quantitativi massimi dei diversi cereali a cui si riferiscono le gare.
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