Art. 2

In vigore dal 6 ott 2006
Le vendite di cui all’ sono effettuate alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, di detto regolamento, la cauzione per l’offerta è stabilita a 10 EUR/t.
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